Giurisprudenza e Prassi

INTERESSI MORATORI NEGLI APPALTI: COORDINAMENTO TRA DISCIPLINA CONTRATTUALE E LEGALE

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

"Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di merito nel quale la fondatezza della pretesa deve essere valutata al momento della decisione; ne consegue che il pagamento della sorte capitale intervenuto in corso di causa impone la revoca integrale del provvedimento monitorio, residuando solo la decisione sulla quota parte del credito (interessi) non estinta. In materia di appalti pubblici, qualora l'Accordo Quadro preveda il pagamento degli acconti entro trenta giorni dalla fatturazione, tale termine assorbe i tempi di verifica di conformità ex art. 4, comma 6, D.Lgs. 231/2002, con conseguente decorrenza degli interessi moratori dal trentunesimo giorno successivo alla data della fattura.

"Ogni pagamento anche parziale intervenuto nel corso del giudizio di opposizione impone la revoca del decreto opposto [...] poiché la fattura [...] è del 28.6.2023 ed i trenta giorni richiesti dall’art. 4, 6° comma, del d.l.vo n. 231/02 sono assorbiti nei trenta giorni previsti dall’art. 26 del contratto per il pagamento, il termine per il pagamento scade il 28.7.2023 e da tale data decorrono gli interessi ex d.l.vo n. 231/02."

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