APPALTATORE FALLITO: LA STAZIONE APPALTANTE DEVE PAGARE IL CURATORE ANCHE IN CASO DI DURC NEGATIVO (125)
Inoltre, il credito è esigibile, in ragione della pacifica scadenza delle fatture, mai contestate dall'attrice opponente, e del fatto che l'obbligo di consegna della documentazione prevista dall'art. 16 del contratto di appalto ( secondo cui il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarebbe stato subordinato alla presentazione di DURC regolare), anche ove fosse considerato ancora applicabile, sarebbe venuto meno, in ragione del fallimento della convenuta opposta, per venir meno della causa in concreto di detta clausola contrattuale: tutelare la committente dall'eventuale sua responsabilità solidale, in favore dei dipendenti dell'appaltatrice, in caso di omesso versamento degli oneri contributivi e previdenziali. Ex art. 44 L.Fall., per il principio della par condicio creditorum, il pagamento del corrispettivo dell'appalto all'appaltatrice fallita, necessariamente, viene destinato al pagamento dei creditori di questa, in ordine di poziorità, con conseguente previa estinzione dei crediti previdenziali ed assistenziali privilegiati, dei quali, pertanto, la committente non potrà essere chiamata a rispondere in solido (ex art. 1676 cc, ex art.26 D. Lgs. 81/2008 ed ex art. 29 D. Lgs. 276/2003).
Si veda, sul punto, il principio elaborato, in materia di appalti pubblici, ma estensibile logicamente anche al caso di specie, dalla Corte di Cassazione, a SSUU., con sentenza n. 5685/2020: "In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa "in bonis" e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione".
L'esigibilità del credito, evidentemente, determina anche la decorrenza degli interessi, come da domanda, dalle singole scadenze delle fatture azionate.
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