IL TERMINE PER IMPUGNARE L'ESCLUSIONE DECORRE DALLA PIENA CONOSCENZA ACQUISITA IN SEDUTA PUBBLICA SE VERBALIZZATA
"Va in questa sede ribadito il principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza amministrativa sotto la vigenza del precedente codice dei contratti pubblici, secondo il quale “se alla seduta in cui la commissione aggiudicatrice adotta determinazioni di esclusione di un’offerta, partecipa un rappresentante della stessa concorrente esclusa, munito di delega, e la sua presenza risultava dal verbale, è da tale seduta che decorre il termine per impugnare i relativi atti qualora, come avvenuto nel caso di specie, sia stata ampiamente indicata e verbalizzata la relativa motivazione” (Cons St., Sez. V, 22.3.2016 n. 1186; 23.2.2015 n. 856; 22.12.2014 n. 6264, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 1.22016, n. 135; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sentenza, 20/07/2016, n. 1459)."
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In tema di gare pubbliche, la rettifica per errore materiale dell'offerta economica presuppone una divergenza tra volontà e dichiarazione immediatamente rilevabile dal contesto dell'atto, che non richieda alla Stazione Appaltante alcuno sforzo ricostruttivo o il ricorso a fonti esterne. Qualora l'operatore economico indichi costi della manodopera incoerenti e fornisca giustificativi contrastanti con l'offerta senza spiegarne le ragioni, l'esclusione è legittima poiché una rettifica d'ufficio si tradurrebbe in un'inammissibile manipolazione di un elemento essenziale dell'offerta in violazione del principio di parità di trattamento.
"[...] il contemperamento fra i principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione concorsuale da un lato e di regolarità della gara e di par condicio fra i partecipanti dall’altro impone che l’emendabilità dell’errore da parte della stazione appaltante sia condizionato a una divergenza facilmente riconoscibile attraverso elementi "diretti ed univoci" tali da configurare un errore materiale o di scritturazione correggibile senza procedere a rivalutazioni o, addirittura, a riscritture degli elementi essenziali contenuti nell’offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2022, n. 5344). Diversamente opinando, la modifica dei costi della manodopera dichiarati comporterebbe un’inammissibile sostituzione di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, pregiudicando gli interessi pubblici posti a presidio della regolarità della procedura e ledendo, al contempo, il principio di parità di trattamento dei concorrenti (Consiglio di Stato, sez. V, 05.08.2025 n. 6918).
Nel caso de quo, la lex specialis è stata chiara nel richiedere di riferire il costo della manodopera all’intero appalto. Né la ricorrente ha indicato, nell’offerta o nelle successive note integrative richieste dall’amministrazione, elementi dai quali inferire l’ascrivibilità del costo della manodopera indicato ad una sola annualità.
Neppure pertinente risulta invocare il mancato ricorso da parte della stazione appaltante al c.d. “soccorso istruttorio” al fine di emendare l’errore compiuto dalla ricorrente nella redazione dell’offerta economica.
Il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.Lvo n. 36/2023 ha la funzione o di integrare un documento mancante o di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità, situazioni quindi non riferibili al caso di specie, correttamente inquadrabile nelle ipotesi di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante, pertanto, ha correttamente proceduto alla richiesta di chiarimenti su elementi dell’offerta economica, rilevando proprio in quella sede l’incongruenza circa gli indicati costi della manodopera."
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