TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: DEVE TENER CONTO DELLA COMPLESSITA' DELLE PRESTAZIONI E DEL TEMPO NECESSARIO PER PREPARARE L'OFFERTA (79)
La giustizia amministrativa (TAR Sicilia Catania sentenza N. 01930/2021) la quale ha osservato che nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte ("fatti salvi i termini minimi"); la stazione appaltante deve dunque operare secondo canoni di proporzionalità (cfr. art. 30, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione.
Il termine indicato dal bando appare in definitiva non congruo e non rispettoso dei canoni di proporzionalità di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti.
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