TERMINE DECADENZIALE PER IL RISARCIMENTO DA RITARDO NELLA PRESA DI SERVIZIO (30.3)
In tema di impiego pubblico, la posizione del vincitore di una selezione concorsuale che lamenti il ritardo dell'amministrazione nella formalizzazione della presa di servizio costituisce interesse legittimo, stante la discrezionalità dell'ente nel determinare il 'quando' dell'immissione in ruolo in base alle proprie esigenze organizzative. Ne consegue che l'azione risarcitoria proposta dal privato deve rispettare il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a., con decorrenza dal momento dell'effettiva presa di servizio, configurandosi quest'ultima come il dies a quo in cui si esaurisce la condotta inerte dell'amministrazione.
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