Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO DI APPALTI - INTERESSI EX ART. 133 D.LGS. 163/06 - DISCIPLINA SPECIALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

La formula “gli interessi di legge” in materia di appalto, va letta con riferimento alle norme speciali applicabili alla fattispecie, norme che all’epoca dei fatti erano individuate dall’art. 133 d.lgs. 163/06 e dall’art.2, comma 8, seconda parte della citata circolare 871/2005, per cui “Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall’art. 30, commi 1 e 2 del decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria”.

A sua volta, il d.m. n. 145/2000, all’art. 30, commi 1 e 2, dispone: “Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori (comma 1). Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori (comma 2).” In presenza di una disciplina speciale, la cui legittimità non è stata in alcun modo contestata, non vanno quindi applicate né la disciplina ordinaria degli interessi legali, né quella di cui al d. lgs. 231/2002.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)