INCERTEZZA DELLE CLAUSOLE DI GARA - PREVALE PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E TASSATIVITA' CAUSE DI ESCLUSIONE (83.8)
Nel caso in esame sorge la necessità del rispetto dai due principi di massima partecipazione alle gare e di tassatività delle clausole di esclusione.
Il primo impone che, anche nella determinazione del medesimo settore imprenditoriale delle prestazioni, venga privilegiata l'interpretazione che soddisfi l'esigenza della massima partecipazione alla procedura di gara, qualora questa sia compatibile, come nel caso di specie, con quella di selezionare un imprenditore qualificato.
Il secondo principio impone di non escludere il concorrente se non per una causa espressamente individuata nella lex specilis di gara e, in particolare, impone alla stazione appaltante di non escludere un concorrente per difformità da un presunto requisito minimo non espressamente stabilito dalla specifica legge di gara (Cons. Stato, Sez. V, sent. 2 dicembre 2019, n. 8255; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 17/02/2020, n. 257). Né l'esclusione può essere disposta in base a una disposizione di non univoca interpretazione. Nelle gare pubbliche, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e una tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12/09/2019, n. 1461).
Con riguardo, poi, alle censure relative all’erronea attribuzione del medesimo punteggio (5 punti) all’offerta di Waters e a quella di Siemens, con riferimento al criterio di cui all’art. 5 del disciplinare di gara così determinato <<minima esposizione dell’operatore a reagenti tossici, minima necessità di operare sotto cappa>>, va, in primo luogo, richiamato l’insegnamento secondo il quale <<la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione valutatrice esprime una valutazione discrezionale: per cui, salva l'abnormità della scelta tecnica, non sono ammissibili censure in giustizia che impingano nel merito di valutazioni di loro opinabili, e domandino al giudice amministrativo un sindacato sostitutorio al di fuori dei casi dell'art. 134 Cod. proc. amm.>> (di recente, C. Stato, sez. V, 05 gennaio 2021, n.14).
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