TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E LEGITTIMITÀ DELLA RIMODULAZIONE DEL CALENDARIO DI RACCOLTA RIFIUTI (10.2)
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti non possono introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassative previste dal legislatore statale a tutela della concorrenza. Ne consegue che l'omissione di una dichiarazione formale di impegno al riassorbimento del personale non può determinare l'esclusione automatica se non prevista a pena di decadenza dalla legge di gara, potendo l'impegno essere desunto in via sostanziale dal piano di assorbimento allegato. Inoltre, le modifiche al calendario di raccolta rifiuti che incrementano l'efficienza senza ridurre il numero totale dei passaggi costituiscono varianti migliorative e non varianti essenziali inammissibili.
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