SUDDIVISIONE IN LOTTI - AGGIUDICAZIONE UNITARIA STESSO CONCORRENTE PER TUTTI I LOTTI – SCELTA DISCREZIONALE DELLA PA (51.3)
forma di raggruppamento, possa aggiudicarsi più di due lotti ricorrendo al mero scambio di ruolo tra mandante e mandataria, nell’ambito di un r.t.i. composto sempre e solo dai medesimi due soggetti, o mediante la successiva incorporazione per fusione dei due soggetti in un unico, come è poi avvenuto nel caso di -OMISSIS-, che ha incorporato -OMISSIS- successivamente alla prima aggiudicazione, poi annullata in conseguenza delle decisioni già richiamate di questo Consiglio, con la conseguenza di dover rivalutare la situazione soggettiva dei singoli concorrenti, per quanto mutata medio tempore, all’atto della seconda aggiudicazione successiva alla conferma e alla rivalutazione delle offerte in sede di gara.
E del resto, come questa stessa Sezione ha già precisato al riguardo, l’eventuale ricorso a forme partecipative sostanzialmente ripetitive ed espressive di una medesima realtà imprenditoriale, riconducibile al di là del flessibile schermo giuridico ad un unico centro di imputazione di interessi, non può essere sanzionata in sede di ammissione, laddove è consentito allo stesso partecipante concorrere a più o a tutti i lotti, ma opera in fase di aggiudicazione (Cons. St., sez. III, 16 aprile 2019, n. 2493), quando alla stazione appaltante è rimessa la facoltà di verificare il rispetto del vincolo di aggiudicazione e la compatibilità delle forme partecipative impiegate dai concorrenti con il limite sancito dalla legge di gara in funzione proconcorrenziale.
La pretesa di aggiudicarsi quanti più lotti possibile, oggi azionata da -OMISSIS- in elusione del vincolo di aggiudicazione, non può dunque fondarsi su una non consentita e non condivisibile lettura di detto vincolo, che permetta allo stesso operatore economico di partecipare alla gara insieme con un altro formalmente distinto operatore economico, nello stesso r.t.i. ma con ruolo scambievole a seconda dei lotti (ora mandante ora mandatario), o addirittura di incorporarlo per fusione, una volta ottenuta l’aggiudicazione formalmente distinta dei singoli lotti da parte dell’uno o dell’altro o dei due in r.t.i. con inversione dei ruoli.
Agevole sarebbe, in questo modo, l’elusione del vincolo di aggiudicazione, che svolge – lo si deve qui rammentare – un ruolo proconcorrenziale, essendo in facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, prevedere tale vincolo (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 9 giugno 2020, n. 3683) proprio per consentire non solo una più ampia partecipazione nella fase aggiudicativa, ma per evitare posizioni monopolistiche o concentrazioni di potere economico imputabili ad un unico centro di interesse nella fase esecutiva inerente allo strategico settore delle pubbliche commesse.
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