SERVIZI POSTALI - NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - NECESSARIA SUDDIVISIONE IN LOTTI (51)
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 presentata da Fulmine Group S.r.l. - Procedura mediante R.d.O. aperta sul Me.P.A. per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari da svolgere su tutto il territorio nazionale, per il comando di polizia locale del Comune di Trapani - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro € 194.500,00 - S.A.: Comune di Trapani
L'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di infrazioni al codice della strada e affidato separatamente dagli altri servizi postali, al fine di favorire la massima partecipazione. Le stazioni appaltanti valutano, nell'ambito dei bandi di gara, l'opportunità di suddividere in lotti distinti l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e i servizi di notificazione delle violazioni del codice della strada. Le stazioni appaltanti valutano l'opportunità, anche dal punto di vista dell'efficienza e dell'economicità del servizio, di suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio. Si suggerisce di prevedere ambiti con estensione regionale, al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori economici.
Il Consiglio ritiene, sulla base di tutte le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, che, l'operato dell'amministrazione non e conforme all'articolo 51 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto, ferma restando la natura discrezionale della scelta di suddividere l'affidamento in lotti e la relativa insindacabilità nel merito, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire nella documentazione di gara una specifica e adeguata motivazione della scelta di non suddividere in lotti distinti l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e dei servizi di notificazione delle violazioni del codice della strada ovvero della scelta di non suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio, aventi natura regionale, al fine di dimostrare l'esistenza di un adeguato bilanciamento tra gli interessi concorrenziali da un lato e quelli di unitarietà del processo di notifica dall'altro, come definiti dalla normativa di settore.
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