ILLEGITTIMO L'ACCORPAMENTO DI FORNITURE IN UN UNICO LOTTO SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE E ANALISI DI MERCATO (51.1)
La suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, pur non comprimendo eccessivamente la discrezionalità della pubblica amministrazione, impone l'obbligo di motivare adeguatamente la scelta contraria dell'accorpamento, specialmente quando questa comporta una restrizione della concorrenza. Le giustificazioni fornite dalla stazione appaltante direttamente negli atti processuali sono inammissibili in quanto costituiscono un'integrazione postuma del provvedimento non supportata da elementi istruttori preesistenti e univoci.
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