Giurisprudenza e Prassi

AMMESSA LA CONCORRENZA TRA FARMACI CON DIVERSA FORMULAZIONE MA IDENTICO PRINCIPIO ATTIVO (51.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA Sentenza 2024

Il principio di suddivisione in lotti ex art. 51 D.Lgs. 50/2016 non impone una frammentazione atomistica della commessa che escluda la concorrenza tra farmaci con diverse formulazioni ma identico principio attivo. La valutazione sulla fungibilità dei medicinali ai fini della gara rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, basata sulle evidenze degli organismi di vigilanza farmaceutica, ferma restando la competenza del medico specialista nella gestione della posologia specifica per il singolo paziente.

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