CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - MANCATA ASSUNZIONE DIPENDENTE GESTORE USCENTE CONDANNATO - LEGITTIMA
La sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi, ciascuna delle quali da sola idonea a sorreggere la statuizione di rigetto della originaria domanda: a) l'essere il diritto all'assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 6 del contratto collettivo applicabile non assoluto ma condizionato dai principi generali del sistema che consentivano comunque al datore di lavoro di procedere alla verifica dell'attitudine professionale del dipendente, attitudine professionale, la quale nello specifico era esclusa dalla commissione di un grave reato connesso al traffico di stupefacenti, accertato con sentenza definitiva; b) il configurare la conclamata incompatibilità dello ………… a rendere la prestazione lavorativa, per essersi questi reso protagonista di fatti di inaudita gravità sotto il profilo penale, un fatto che esonerava, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il datore di lavoro dall'obbligo di facere a suo carico scaturente dalla previsione del contratto collettivo.
La seconda ratio decidendi, con la quale la Corte di merito ha mostrato di ritenere nello specifico ricorrere una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di facere a carico del soggetto subentrante nella gestione dell'appalto, rappresentata dalla " conclamata incompatibilità" dello ……….. a rendere la prestazione lavorativa, non è stata in alcun modo investita dalle censure articolate con i motivi in esame; questi risultano, infatti, esclusivamente incentrati sulla deduzione della esistenza di un obbligo incondizionato per il soggetto subentrato nella gestione dell'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti, obbligo derivato dalla clausola di salvaguardia negoziata a livello collettivo, di assumere lo laddove la questione della impossibilità sopravvenuta della prestazione è questione concettualmente distinta da quella dell'accertamento dell'obbligo i investendo il piano relativo all'adempimento dello stesso ed alle relative cause di esonero ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.
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