LIMITI DEL SUBENTRO CONTRATTUALE EX NUNC NELLE PRESTAZIONI RESIDUE
In sede di ottemperanza, il subentro dell'operatore economico vittorioso nel contratto, disposto con decorrenza ex nunc ai sensi dell'art. 124 c.p.a., non attribuisce il diritto al ripristino dell'intera durata originaria prevista dalla lex specialis, ma solo alla prosecuzione del rapporto per la parte residua non ancora eseguita. La pretesa di ottenere l'intero bene della vita è incompatibile con la natura del subentro non retroattivo, che fa salvi gli effetti prodotti dal contratto annullato medio tempore; l'eventuale ristoro per la perdita economica relativa al periodo di mancata gestione può essere perseguito esclusivamente tramite l'azione risarcitoria per equivalente monetario, purché tempestivamente e correttamente azionata nel giudizio di cognizione.
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