Giurisprudenza e Prassi

SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO - DETERMINA IPOTESI DI REATO - DINEGO DI COMPENSO AL SUBAPPALTATORE (119.16)

CORTE APPELLO SENTENZA 2024

La nozione stessa di "lavori extracontratto" è totalmente incompatibile con le norme di un appalto pubblico e con i limiti dell'autorizzazione del subappalto, tanto da essere detta condotta sanzionata penalmente, all'epoca dei fatti in via contravvenzionale (art. 21 legge n. 646/1982) ed ora addirittura come grave delitto (art. 25 d.l. c.d. Sicurezza n. 113/2018).

L'art. 21 cit., d'interesse agli attuali fini, prevede un tipico reato di pericolo e lo commette "chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente. .".

Quello che qui rileva è che l'appellante richiede un compenso per lavori che non erano compresi nel contratto di subappalto, in tal modo invocando un compenso illecito.

Non vi è dubbio che il relativo rapporto contrattuale di fatto (proprio perché non assistito da un valido titolo), riferibile ai lavori non compresi nel contratto di subappalto e perciò non autorizzati dalla Stazione appaltante, è un rapporto nullo che non ammette alcun compenso atteso che l'affidamento a terzi - in tutto o in parte -, anche in via di fatto, di lavori oggetto di appalti pubblici integra un reato di pericolo nel subappalto di opere pubbliche non preventivamente assentito ed estende la sanzione di nullità per contrarietà ad un divieto espresso di legge a tutti gli eventuali e successivi sub-appalti (vds. Cass. n. 713 del 15 gennaio 2014).


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