SUBAPPALTO - MANCATA TEMPESTIVA RICHIESTA - CONSEGUENZE (105)
In merito alla contestazione per mancata vigilanza della ASL, quest’ultima espone nella propria memoria di controdeduzioni di essere stata all’oscuro della concreta attivazione del subappalto da parte della ditta aggiudicataria fino al momento in cui il CNS ha presentato formale richiesta di autorizzazione al citato subappalto, ossia fino al 30.11.2015. La ASL sostiene che l’assenza di comunicazioni ufficiali volte ad attestare da parte dell’aggiudicatario l’intenzione di avviare concretamente il servizio in subappalto (sebbene tale volontà fosse già stata dichiarata in sede di gara), ha reso oggettivamente difficile per il R.U.P. e i suoi collaboratori venire a conoscenza e, dunque, controllare tale attività. Pertanto, prima del 30.11.2015, data nella quale è stata presentata istanza di autorizzazione all’esecuzione del subappalto, sarebbe stato impossibile per la ASL conoscere e, dunque, vigilare sull’attivazione del contratto citato. Sul punto l’Autorità ritiene non condivisibili le argomentazioni presentate dalla stazione appaltante: la disciplina normativa in tema di contratti pubblici valorizza, come è noto, l’attività di direzione e di controllo della stazione appaltante durante tutta la procedura di gara, nonché durante la fase dell’esecuzione del contratto. Tale attività di supervisione è ancora più pregnante nella disciplina specifica del subappalto, ai sensi della disciplina di cui all’art. 105 del codice dei contratti pubblici. Dunque, nel caso in esame si ritiene sussistente una responsabilità della Asl 1 Imperiese per non aver vigilato sulla regolare esecuzione del subappalto nell’arco temporale 1.11.2015- 22.12.2015.
OGGETTO: ASL 1 Imperiese – … . Affidamento del servizio di ristorazione e dei servizi accessori per degenti negli stabilimenti ospedalieri, per gli utenti delle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali e per i dipendenti.
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