Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONTRAENTE PRINCIPALE NEL SUBAPPALTO (105.14)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

L'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021, individua un criterio oggettivo-funzionale che impone al subappaltatore di riconoscere ai lavoratori impiegati nelle prestazioni subaffidate un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, qualora le attività siano coerenti con l'oggetto dell'affidamento, rendendo irrilevante la qualificazione formale del rapporto come subfornitura operata dalle parti.

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