LIMITI AL SUBAPPALTO - NECESSARIA ADEGUATA MOTIVAZIONE DA PARTE DELLA PA NEGLI ATTI DI GARA (119.2)
La fissazione di limiti al subappalto è ammissibile a condizione che la Stazione appaltante compia una valutazione in concreto delle attività oggetto di affidamento, valutando, in particolare, se ricorrano i presupposti indicati dall'art. 119, comma 2, del d.lgs. 36/2023 per imporre al concorrente aggiudicatario di eseguire direttamente una parte delle lavorazioni o prestazioni dedotte nell'appalto.
Anche in presenza di opere di carattere superspecialistico (cd. SIOS), le limitazioni al ricorso al subappalto richiedono alla Stazione appaltante una valutazione in concreto dell'entità e delle caratteristiche di tali prestazioni.
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