Giurisprudenza e Prassi

IL PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTORE NON DEROGA ALLE REGOLE GENERALI DI FATTURAZIONE (119.11)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2025

Come chiarito dall'ANAC con il comunicato del Presidente del 25 novembre 2020, il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento ex lege (art. 1269 c.c.) e, in quanto tale, non ingenera un rapporto obbligatorio tra la stazione appaltante ed i subappaltatori. La stazione appaltante che paga i subappaltatori estingue la propria obbligazione nei confronti dell’appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l’obbligazione dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore.

Ciò premesso, il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, il subappaltatore fattura i lavori eseguiti all’impresa appaltatrice (in considerazione dei meccanismi del reverse charge), intercorrendo tra di loro il rapporto contrattuale di subappalto, senza che rilevi a tal fine la specifica modalità di pagamento adottata. L’appaltatore, a sua volta, fattura alla stazione appaltante l’intero importo, tenendo conto delle note questioni relative al reverse charge e allo split payment.

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