IL DIRITTO DEL SUBAPPALTATORE AL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE VIENE MENO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE PRINCIPALE (118)
In tema di appalti pubblici, il meccanismo del pagamento diretto della Stazione Appaltante in favore del subappaltatore, previsto dall'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006, presuppone che l'appaltatore sia in bonis. Qualora sopravvenga il fallimento dell'appaltatore, con conseguente scioglimento del contratto, la Stazione Appaltante è tenuta a pagare le opere eseguite esclusivamente al curatore fallimentare; ne consegue che il subappaltatore non può agire direttamente contro la committenza, ma deve insinuarsi al passivo del fallimento dell'appaltatore.
"Il pagamento diretto del subappaltatore - parimenti contemplato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/06 - è compatibile solo con l'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con l'impresa in bonis, e non lo è quando il contratto di appalto si sciolga ipso iure a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 81 l.fall. e dell'art. 140, comma 1, Codice appalti 2006" (rif. Cass. n. 2347/2022 citata in sentenza).
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