OMESSA DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTO NECESSARIO - NON AMMESSO SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)
La Stazione appaltante consentiva - poi - il soccorso istruttorio per la “rettifica” della dichiarazione del possesso della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria (con obbligo di subappalto) OS21 e acquisiva un ulteriore/nuovo D.G.U.E., in cui -OMISSIS- dichiarava - tardivamente - di voler ricorrere al subappalto necessario per la categoria OS21: si tratta, tuttavia, per le ragioni innanzi esposte, di soccorso istruttorio non ammissibile, configurandosi - per converso - il deficit dell’offerente sul punto, non colmato - come invece dovuto - dalla domanda di partecipazione e dal D.G.U.E. prodotto entro il termine perentorio di scadenza della presentazione delle offerte.
Né la dichiarazione negativa di subappalto può ritenersi ambigua o incompleta, in quanto l’originario D.G.U.E. non contiene alcun riferimento ad alcun tipo di subappalto: in presenza di siffatta radicale omissione (mancanza di qualsivoglia dichiarazione di subappalto all’atto di presentazione delle offerte), non può desumersi implicitamente per facta concludentia alcuna indicazione di subappalto necessario neanche allorchè tale omissione sia dipesa da un asserito indimostrato “errore” (la radicale omissione, appunto), che, comunque, non può ridursi a un mero “refuso” rettificabile, come preteso dalla Difesa della Società controinteressata, venendo in rilievo il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e la diligenza qualificata richiesta agli stessi, operatori economici professionali del settore.
Inoltre, la mancanza radicale della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto (in alcuna forma) non può essere colmata - come invece sostenuto dall’aggiudicataria controinteressata - dal possesso dell’attestato SOA nella categoria OS21 in classifica sovrabbondante (OS21 - classifica VI) da parte del Consorzio Stabile Costruendo ausiliario, in quanto detto Consorzio riveste nella gara in questione la qualifica di impresa ausiliaria (avvalimento) e non di subappaltatore, e neppure dal rinvio operato nel D.G.U.E. del Consorzio, quanto al subappalto, alla dichiarazione dell’ausiliata -OMISSIS-, che - però, come pure censurato da parte ricorrente - sul punto, come innanzi rilevato, nulla dice (dichiarazione di non voler ricorrere al subappalto).
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