NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER MANCATA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO (10.2)
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, sono nulle e si considerano non apposte le clausole del disciplinare di gara che prevedono l'esclusione dalla procedura per l'omessa dichiarazione di subappalto necessario, trattandosi di fattispecie non rientrante tra le cause di esclusione tassative previste dal Codice. In tali casi, la Stazione Appaltante è tenuta a consentire la regolarizzazione della posizione del concorrente tramite il soccorso istruttorio, specialmente qualora l'omissione sia stata agevolata da imprecisioni o errori materiali contenuti nella modulistica di gara predisposta dall'Amministrazione stessa.
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