Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILITA' DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER OMESSA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO (101.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la Stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare. L’irregolarità documentale nella compilazione del D.G.U.E., consistente nell'aver barrato il "no" alla voce subappalto pur non possedendo la qualifica, non può essere considerata un mero errore materiale né un mero refuso, e rappresenta un vizio dell’aggiudicazione.

"Il soccorso istruttorio, delineato dall’art. 101 del d.lgs. 36 del 2023, pur configurandosi come uno strumento volto a garantire la massima partecipazione e a correggere errori di natura formale e/o documentale, incontra un limite invalicabile nell’offerta tecnica ed economica, il cui contenuto non è suscettibile di alcuna integrazione o modifica successiva alla scadenza del termine di presentazione. [...] La mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la Stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare." (Cons. Stato, Sez. V, n. 11596 del 2022; id., n. 5030 del 2020).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)