ILLEGITTIMO IL SUBAPPALTO INTEGRALE O PREVALENTE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO (119.1)
È illegittima l'aggiudicazione disposta in favore di un concorrente che, privo dei requisiti tecnici e professionali richiesti dalla lex specialis, dichiari di subappaltare una quota di prestazioni (pari a circa il 75%) tale da configurare un affidamento a terzi dell'integrale o prevalente esecuzione del contratto. Tale condotta viola l'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, specialmente qualora la dichiarazione resa in tale sede contrasti con quanto precedentemente indicato nella domanda di partecipazione in ordine alle quote di subappalto.
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