LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO HA NATURA DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DI UN REQUISITO DI PARTECIPAZIONE ED ESIGE UN'ASSUNZIONE DI OBBLIGO SPECIFICA E INEQUIVOCABILE NEL DGUE (119)
La dichiarazione di subappalto necessario differisce ontologicamente da quella di subappalto facoltativo, configurandosi come elemento costitutivo per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione. L'omessa assunzione dello specifico obbligo di subappaltare le lavorazioni a qualificazione obbligatoria determina l'esclusione dell'operatore economico, precludendo il soccorso istruttorio, il quale non può piegarsi a strumento di acquisizione tardiva di un requisito di partecipazione carente.
"[...] per giurisprudenza consolidata, nella dichiarazione di subappalto necessario viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico, come nel caso della dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2023, n. 3180, e gli altri precedenti ivi citati).
[...] deve escludersi in radice che il Comune resistente fosse tenuto ad attivare il soccorso istruttorio, che non avrebbe avuto il mero fine di chiarire il significato delle dichiarazioni rese dalla concorrente, bensì quello, non consentito, di integrare il requisito di partecipazione mancante (cfr. Cons. Stato, n. 3180/2023, cit.)."
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