Giurisprudenza e Prassi

ERRATA INDICAZIONE PERCENTUALE DEL SUBAPPALTO "FACOLTATIVO": NON COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE (101)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2026

In tema di gare pubbliche, l’erronea indicazione di una quota di subappalto superiore ai limiti legali integra un vizio della domanda di subappalto, ma non della domanda di partecipazione, qualora l’operatore economico sia dotato in proprio della necessaria qualificazione. In tale ipotesi, l’errore non è sanzionabile con l’esclusione, ma comporta l’inefficacia della facoltà di ricorrere al subappalto in fase esecutiva.

"L’unico effetto ascrivibile all’insuscettibilità di emendare un errore materiale è, senza dubbio alcuno, l’impossibilità di ricorrere all’istituto del subappalto, che, perciò solo, diventa inefficace.

[...]

Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2020, n. 4252; sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4299; sez. V, 30 giugno 2014 , n. 3288; sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224), l’eventuale violazione delle norme in materia di subappalto incide soltanto sul divieto di ricorrere al subappalto stesso in fase di esecuzione della commessa, ove il concorrente sia comunque in possesso dei requisiti di qualificazione onde poter eseguire i lavori oggetto di appalto."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...