ERRATA INDICAZIONE PERCENTUALE DEL SUBAPPALTO "FACOLTATIVO": NON COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE (101)
In tema di gare pubbliche, l’erronea indicazione di una quota di subappalto superiore ai limiti legali integra un vizio della domanda di subappalto, ma non della domanda di partecipazione, qualora l’operatore economico sia dotato in proprio della necessaria qualificazione. In tale ipotesi, l’errore non è sanzionabile con l’esclusione, ma comporta l’inefficacia della facoltà di ricorrere al subappalto in fase esecutiva.
"L’unico effetto ascrivibile all’insuscettibilità di emendare un errore materiale è, senza dubbio alcuno, l’impossibilità di ricorrere all’istituto del subappalto, che, perciò solo, diventa inefficace.
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Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2020, n. 4252; sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4299; sez. V, 30 giugno 2014 , n. 3288; sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224), l’eventuale violazione delle norme in materia di subappalto incide soltanto sul divieto di ricorrere al subappalto stesso in fase di esecuzione della commessa, ove il concorrente sia comunque in possesso dei requisiti di qualificazione onde poter eseguire i lavori oggetto di appalto."
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