Giurisprudenza e Prassi

NON È ESCLUDENTE LA CLAUSOLA CHE QUALIFICA COME SUBAPPALTO L'EVENTUALE NOTIFICAZIONE POSTALE A TERZI (119.3)

TAR SICILIA Sentenza 2026

La previsione di gara che qualifica come subappalto l'attività di notificazione a mezzo posta, qualora l'aggiudicatario scelga di avvalersi di terzi licenziatari, non integra una clausola immediatamente escludente. Tale disposizione, avendo carattere meramente eventuale e definitorio, non preclude la partecipazione alla procedura degli operatori economici già titolari delle licenze individuali speciali, i quali possono eseguire direttamente il servizio senza dover obbligatoriamente ricorrere all'istituto del subappalto.

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