VIOLAZIONE STAND STILL: NON DETERMINA INEFFICACIA DEL CONTRATTO SE NON E' PROVATO CHE LA VIOLAZIONE HA PRECLUSO LA TUTELA GIURISDIZIONALE O VI SIANO VIZI DELL'AGGIUDICAZIONE (18)
"Com’è noto, l’art. 121, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo richiede, ai fini della dichiarazione di inefficacia del contratto, che ricorrano, oltre al mancato rispetto del termine dilatorio stabilito dall’art. 18, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (già art. 32, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), le seguenti due ulteriori condizioni: - che la violazione “abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto”; - che tale violazione, “aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”.
Dunque, anzitutto la violazione dello stand still – concernendo una fase successiva rispetto alla gara – non potrebbe di per sé sola ripercuotersi negativamente sull’antecedente provvedimento di aggiudicazione, ma occorrerebbe altresì un vizio proprio dell’aggiudicazione.
Ma soprattutto (e ciò è evidenziato dal primo dei presupposti elencati dall’art. 121, comma 1, lett. c), del c.p.a.), la relativa violazione deve aver privato la parte ricorrente della possibilità di presentare ricorso prima della stipulazione del contratto.
La ratio dei termini dilatori di stand still previsti dall’art. 18 ai commi 3 e 4 del d.lgs. n, 36 del 2023, infatti, è quella di garantire l’effettiva tutela giurisdizionale degli operatori economici terzi non aggiudicatari che si ritengono pregiudicati dall’esito della procedura.
Nondimeno, nella specie, benché il primo termine di stand still sostanziale non sia iniziato a decorrere non essendo stata effettuata la comunicazione del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione come richiesto dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, risulta ex actis che la parte ricorrente ha impugnato, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 09.12.2025 – non assistito dall’istanza cautelare –, il provvedimento di conferma in senso proprio dell’aggiudicazione in data antecedente alla stipulazione del contratto intervenuta in data 19.12.2025, come confermato dalla stessa parte ricorrente nel terzo ricorso per motivi aggiunti a pagina 6.
Di qui l’insussistenza del primo dei presupposti richiesti dall’art. 121, co. 1, lett. c), del c.p.a. per attribuire rilevanza alla predetta inosservanza.
Peraltro, nella specie, come si vedrà in base alla disamina anche dell’ultima doglianza – espressamente subordinata – difetta anche il secondo presupposto richiesto dalla predetta diposizione normativa, rectius il concorso di vizi propri dell’aggiudicazione.
Com’è noto, infatti, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 10/02/2025, (ud. 05/02/2025- dep. 10/02/2025) – sentenza n. 284; Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2019, sentenza n. 4087; Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2022, sentenza n. 9995; T.A.R. Lecce, Sez. III, 3 marzo 2023, sentenza n. 312; T.A.R. Campania - Napoli, Sezione V, 05/01/2022, sentenza n. 78; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 11 marzo 2021 , n. 3047)."
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