COSTI DI GESTIONE PIATTAFORMA TELEMATICA A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO – CLAUSOLA ILLEGITTIMA
La clausola della lex specialis che prevede l’obbligo di pagamento dei costi di gestione della piattaforma telematica a carico del futuro aggiudicatario, onerando i concorrenti di produrre un atto unilaterale d’obbligo in sede di gara, è illegittima per contrasto con l’art. 23 Cost. e con l’art. 41, comma 2-bis del Codice nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La clausola, pertanto, oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origine.
Fermo restando la valutazione relativa ai provvedimenti conseguenti che la stazione appaltante può adottare che ha carattere discrezionale, quest’ultima, senza annullare tout court gli atti di gara e l’intera procedura, può valutare di avviare un procedimento di autotutela rivolto a dichiarare la nullità parziale degli atti di gara, dietro motivata valutazione anche dell’interesse pubblico, di quello facente capo ai controinteressati e al decorso o meno di un termine ragionevole rispetto alla data di adozione degli atti di gara.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui