Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA SUPERIORE AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI DALLA AMMINISTRAZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2025

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, è illegittima la clausola di un bando di gara che prevede il rimborso delle spese di procedura a carico del trasgressore in misura superiore al costo effettivo dell'accertamento e della notificazione del singolo verbale, poiché tale previsione vìola il principio di stretta correlazione tra l'onere imposto al cittadino e il costo del servizio reso dalla pubblica amministrazione.

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