CONDANNA ALLE SPESE DELLA PA CHE ANNULLA IN AUTOTUTELA SENZA PREAVVISARE IL RICORRENTE
In sede di regolamentazione delle spese di lite nel caso di sopravvenuta improcedibilità per autotutela, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di secondo grado da parte della stazione appaltante, sollecitata dal privato, integra una violazione dei doveri di trasparenza che imputa all'amministrazione la causalità della lite. Il privato che non riceve feedback sulla propria istanza di autotutela è legittimato a ricorrere in sede giurisdizionale per tutelare la propria posizione, e le spese sostenute gravano sull'ente che con il proprio silenzio ha reso necessaria la pendenza del giudizio.
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