COMPENSAZIONE SPESE LEGITTIMA SE LE PARTI CONCORDANO SULL'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO (26.1)
In tema di accesso agli atti, qualora in corso di giudizio avvenga l'ostensione spontanea dei documenti e le parti concludano congiuntamente per l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, è legittima la compensazione delle spese di lite operata dal giudice. Tale statuizione non è censurabile in quanto la richiesta congiunta di rito impedisce l'accertamento sulla soccombenza virtuale e la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del magistrato amministrativo, sindacabile solo per manifesta irrazionalità.
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