Giurisprudenza e Prassi

COSTI DI SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE (27.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2025

In materia di opere pubbliche, le spese derivanti dall'eliminazione delle interferenze con impianti di pubblico servizio a rete sono a carico esclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice della commessa. Il gestore dell'infrastruttura è tenuto esclusivamente a collaborare con il soggetto aggiudicatore e a elaborare i progetti di risoluzione delle interferenze, ma non può essere onerato dei costi vivi di spostamento e delocalizzazione delle proprie reti.

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