ILLEGITTIMA LA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
In tema di appalti pubblici, la disciplina di cui all'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 non autorizza la sostituzione frazionata di singoli componenti del gruppo di lavoro del progettista indicato che risultino privi dei requisiti di anzianità professionale; l'eventuale sostituzione deve infatti riferirsi all'intera struttura operativa esterna incaricata e deve comunque intervenire prima dell'aggiudicazione definitiva, non essendo ammissibile una regolarizzazione postuma basata sull'interpolazione di professionisti esterni all'organigramma originario.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

