NEGATA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN CASSAZIONE SENZA ECCEZIONALE GRAVITÀ (111.1)
In sede di valutazione dell'istanza di sospensione cautelare ex art. 111 c.p.a., al Consiglio di Stato è preclusa ogni delibazione sul fumus boni iuris del ricorso per Cassazione, dovendo il giudizio limitarsi all'accertamento del requisito dell'eccezionale gravità ed urgenza. Il pregiudizio lamentato dall'operatore economico uscente, relativo a spese ed investimenti effettuati, ha carattere meramente patrimoniale e non integra l'eccezionalità richiesta. L'avvicendamento degli operatori, garantito dalla clausola sociale, esclude altresì la configurabilità di disfunzioni nel servizio pubblico o lesioni dei lavoratori idonee a giustificare la misura cautelare.
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