Giurisprudenza e Prassi
SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL PROCESSO IN PENDENZA DI APPELLO SULLA SENTENZA PREGIUDICANTE
T.A.R. LAZIO Ordinanza
2025
Nel rito amministrativo, il rinvio operato dall'art. 79 c.p.a. alle norme del codice di procedura civile comporta l'applicabilità della sospensione facoltativa del processo ex art. 337 c.p.c. nelle ipotesi in cui, definita la causa pregiudicante con sentenza non passata in giudicato, la stessa penda in grado di appello, con l'obiettivo di prevenire l'inutile dispendio di attività processuali nelle more della definizione del rapporto di pregiudizialità.
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