Giurisprudenza e Prassi
APPELLABILITÀ ORDINANZA SOSPENSIONE E INSUSSISTENZA PREGIUDIZIALITÀ TRA OTTEMPERANZA E COGNIZIONE (79.3)
CONS. STATO Ordinanza
2024
L'ordinanza con cui il giudice amministrativo dispone la sospensione facoltativa del processo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. è suscettibile di essere impugnata con l'appello ai sensi dell'art. 79, comma 3, c.p.a. In materia di ottemperanza, non sussiste pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio attuativo del comando giudiziale e il processo di cognizione (ivi compresa l'opposizione di terzo) qualora il giudice civile non abbia formalmente sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

