Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PER PREGIUDIZIALITÀ DELL'APPELLO SU LOTTO CONNESSO

T.A.R. LOMBARDIA Ordinanza 2025

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., il giudice amministrativo può disporre la sospensione del giudizio qualora l'esito di un appello pendente innanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto un lotto differente della medesima gara ma basato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto, abbia carattere pregiudiziale tale da poter determinare il rifacimento della graduatoria anche per il lotto in contestazione.

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