Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO IN PENDENZA DI APPELLO SULLA SENTENZA PREGIUDICANTE

TAR CALABRIA Ordinanza 2026

Nel processo amministrativo, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia pendente in grado di appello, non è applicabile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma può essere disposta la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Tale potere è esercitabile per evitare che il giudizio prosegua inutilmente su atti che sono diretta conseguenza di una sentenza non ancora definitiva e potenzialmente soggetta a riforma.

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