Giurisprudenza e Prassi
MANCATA PROVA DEL PERICULUM NELLA SOSPENSIONE DALL'ELENCO FORNITORI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2024
L'istanza cautelare volta alla sospensione del provvedimento di esclusione o sospensione da un elenco di fornitori di fiducia deve essere respinta qualora il ricorrente non alleghi prove specifiche inerenti a procedure di gara in corso o a un interesse immediato alla partecipazione, né dimostri l'effettiva estromissione da rapporti contrattuali già avviati diversi da quelli oggetto di pendente contenzioso civilistico.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

