Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PER SEGNALAZIONI DI INDEBITE PERCEZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, CATANIA Sentenza 2024

In materia di erogazione di fondi pubblici, l'amministrazione che riceve segnalazioni circostanziate di indebite percezioni da parte della polizia giudiziaria è tenuta ad adottare la sospensione cautelare dei pagamenti ex art. 33 D.Lgs. 228/2001; tale provvedimento non richiede una preventiva e autonoma istruttoria amministrativa volta all'accertamento definitivo dei fatti, essendo la finalità della norma proprio quella di salvaguardare il bilancio pubblico in attesa dell'esito dei procedimenti penali.

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