Giurisprudenza e Prassi

Interesse pubblico e scadenze finanziarie prevalgono sulla sospensione cautelare

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Ordinanza 2026

Le istanze cautelari volte a sospendere l'avvio o la prosecuzione di lavori pubblici devono essere respinte qualora l'opera sia vincolata a finanziamenti pubblici con scadenza imminente e miri alla tutela dell'incolumità pubblica (rischio idrogeologico), risultando prevalente l'interesse pubblico rispetto a quello dell'operatore economico escluso, tutelabile per equivalente.

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