Giurisprudenza e Prassi
INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER MANCATO AVVIO IMMEDIATO DEI LAVORI
CONS. STATO Ordinanza
2026
In sede di appello cautelare, non può essere accordata la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado qualora manchi la prova di un pericolo attuale e concreto. La dichiarazione resa dall'operatore economico circa l'impossibilità di avviare i lavori a causa dell'assenza di un progetto esecutivo e della mancata stipula dei contratti di appalto e fornitura esclude la configurabilità di un pregiudizio grave e irreparabile per l'Amministrazione appellante.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

