Giurisprudenza e Prassi
CARENZA DI PERICULUM IN MORA PER PRECEDENTE SOSPENSIONE GIURISDIZIONALE DELL'AGGIUDICAZIONE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Ordinanza
2025
In sede di giudizio amministrativo, la domanda di sospensione cautelare deve essere respinta per carenza del presupposto del periculum in mora qualora il provvedimento gravato sia già stato sospeso dalla stessa Sezione in altro giudizio. La già intervenuta neutralizzazione degli effetti dell'atto amministrativo impedisce la configurazione di un pregiudizio grave e irreparabile attuale, rendendo non necessaria una duplicazione della tutela cautelare.
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