LEGITTIMA LA COOPERAZIONE CONTINUATIVA PER I SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA SENZA CONFIGURARE SUBAPPALTO (119.3)
In materia di appalti pubblici, le prestazioni secondarie o accessorie rese in favore dell'aggiudicatario da soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura, stipulati in data anteriore all'indizione della gara, non costituiscono subappalto. Pertanto, l'operatore economico che gestisce servizi di sorveglianza sanitaria può legittimamente avvalersi di strutture sanitarie esterne autorizzate senza necessità di possedere in proprio il titolo abilitativo, purché tali prestazioni siano integrate funzionalmente nella propria offerta.
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