Giurisprudenza e Prassi

TERMINE PER IL SOPRALLUOGO: SE E' CONGRUO E PROPORZIONATO DEVE CONSIDERARSI PERENTORIO (92.1)

ANAC PARERE 2025

L'Autorità ha già avuto occasione di osservare che "qualora la Stazione appaltante, nell'esercizio della sua discrezionalità, abbia fissato un termine entro il quale effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia lesivo della concorrenza in quanto non manifestamente incongruo, la richiesta della visita dei luoghi tardivamente presentata dall'impresa deve ritenersi inammissibile" (Delibera Anac n. 421 del 18 settembre 2024; Delibera Anac n. 151 del 26 marzo 2024). La calendarizzazione dei sopralluoghi, con la fissazione di un termine entro il quale gli operatori economici possono trasmettere la richiesta di visita assistita dei luoghi, consente infatti alla Stazione appaltante di i) organizzare la propria attività in modo da non distogliere i propri dipendenti dalle normali attività per periodi di tempo imprecisati (sul punto cfr. nota illustrativa al bando tipo n. 1/2021), ii) distribuire le varie richieste in modo da evitare accavallamenti di giorni ed orari che potrebbero minare la garanzia dell'anonimato (cfr. TAR Ancona, 28 marzo 2025 n. 227); iii) consentire agli aspiranti partecipanti di poter inoltrare richieste di chiarimenti e informazioni complementari entro il termine ultimo fissato dal bando di gara.

Dello stesso avviso è anche parte della giurisprudenza amministrativa che ha osservato come "il termine per l'effettuazione del sopralluogo ben può essere qualificato dall'ente aggiudicatore come perentorio laddove ciò sia dettato da obiettive ragioni organizzative e dall'esigenza di un ordinato svolgimento della selezione nella fase preliminare" (TAR Lazio, 14 aprile 2025, n. 7218); in presenza di un termine congruo e di una prescrizione chiara e inequivoca del bando di gara, "spetta all'operatore economico, in ossequio al principio di autoresponsabilità, quale precipitato degli obblighi di buona fede e correttezza, assumere una condotta confacente alla diligenza che viene richiesta a chi riveste una determinata qualifica professionale." (TAR Sicilia, Catania, 12 dicembre 2023, n. 3738).


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