Giurisprudenza e Prassi

TERMINE PER IL SOPRALLUOGO: NON PUO' ESSERE INCONGRUO E SPROPORZIONATO (92.1)

ANAC PARERE 2025

L'Autorità, si è già pronunciata sul termine per il sopralluogo ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 36/2023, stabilendo che «qualora la Stazione appaltante, nell'esercizio della sua discrezionalità, abbia fissato un termine entro il quale effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia lesivo della concorrenza in quanto non manifestamente incongruo, la richiesta della visita dei luoghi tardivamente presentata dall'impresa deve ritenersi inammissibile» (Delibera n. 151 del 26.03.2024); che «Qualora la stazione appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia fissato un termine entro cui effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia illogico o irragionevole, il diniego della richiesta di sopralluogo presentata tardivamente è legittimo e coerente con i principi di risultato, di tempestività e di semplificazione del procedimento, nonché con quelli di autoresponsabilità e diligenza professionale richiesti in capo agli operatori economici (Delibera n. 421 del 18.09.2024); che «Il sopralluogo finalizzato alla predisposizione di un'offerta nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica rappresenta un adempimento di carattere strumentale finalizzato a garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di gara e ha altresì un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare una proposta contrattuale consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. Qualora la lex specialis contempli l'obbligatorietà del sopralluogo con determinate modalità ai fini della presentazione dell'offerta, l'omissione di tale adempimento si configura come un'ipotesi di carenza sostanziale dell'offerta e del suo contenuto» (Delibera n. 35 del 05.02.2025).

Nel parere di precontenzioso citato dall'istante, l'Autorità su un caso analogo a quello in esame, premesso che «La calendarizzazione dei sopralluoghi, con la fissazione di un termine entro il quale gli operatori economici possono trasmettere la richiesta di visita assistita dei luoghi, consente infatti alla Stazione appaltante di i) organizzare la propria attività [...] (sul punto cfr. nota illustrativa al bando tipo n. 1/2021), ii) [...] garantire l'anonimato (cfr. TAR Ancona, 28 marzo 2025 n. 227); iii) consentire [...] richieste di chiarimenti e informazioni complementari entro il termine ultimo fissato dal bando di gara», ha ritenuto che «il termine fissato negli atti di gara per la presentazione delle richieste di sopralluogo e il diniego opposto dalla Stazione appaltante alla richiesta tardivamente presentata dall'istante appaiono affetti da vizi di manifesta illogicità e irragionevolezza» (Delibera n.234 del 03.06.2025). In tal caso, l'Autorità ha rilevato che il termine per la richiesta di sopralluogo era stato fissato in 36 gg. prima dei termini per la presentazione delle offerte, giudicando tale previsione «affetta da manifesta illogicità e irragionevolezza, non rinvenendosi giustificazione, né di carattere organizzativo né di garanzia di piena consapevolezza dello stato dei luoghi nella formulazione delle offerte, sufficiente a consentire di sacrificare i principi di massima partecipazione e concorrenza, che permeano l'intera disciplina della contrattualistica pubblica. La restrizione della platea dei potenziali partecipanti (...) appare sproporzionata e illogica, tenuto conto che la Stazione appaltante ha assegnato n. 48 giorni, dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte», evidenziando che se la SA avesse evaso entro un termine ragionevole la richiesta di sopralluogo avrebbe consentito all'operatore di predisporre un'offerta seria e consapevole.

Anche il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del termine per la richiesta di sopralluogo, previsto a pena di esclusione, ha statuito che «la previsione, ai fini della richiesta di appuntamento per l'esecuzione di un sopralluogo, di un termine da rispettare a pena di esclusione risulta in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la cui violazione è causa di nullità rilevabile d'ufficio (art. 10, CO. 2) [...] Ne consegue l'annullamento dell'impugnata nota con cui la stazione appaltante [...] ha negato all'operatore ricorrente la possibilità di eseguire il sopralluogo. Detto provvedimento, peraltro, sarebbe comunque illegittimo anche [... in caso di] natura ordinatoria del termine per chiedere l'appuntamento; ciò proprio in ragione del fatto che la possibilità di eseguire il sopralluogo è stata negata in quanto la relativa richiesta è stata ritenuta tardiva rispetto ad un termine in ipotesi non perentorio e in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all'impossibilità di eseguire utilmente il sopralluogo anche successivamente alla scadenza del termine stesso. L'accoglimento del ricorso comporta, dunque, la declaratoria di nullità dell'art. 16 del disciplinare di gara (nei limiti sopra esposti) e l'annullamento del provvedimento impugnato» (TAR Liguria,23 ottobre 2024, n. 687);La clausola della lex specialis relativa alla previsione di un termine perentorio per la presentazione della richiesta di sopralluogo, va interpretata alla luce di quanto previsto nell'art. 92, CO. 1, d.lgs. 36/2023, e che in risposta ai quesiti formulati dall'istante, la disciplina prevista nell'art. 11 del disciplinare di gara che prevede un termine di 10 gg. dalla pubblicazione del bando di gara per la presentazione della richiesta di sopralluogo, a pena, di fatto, d'esclusione appare manifestamente illogica e irragionevole, oltre che incongrua e sproporzionata, in quanto priva di adeguata motivazione e tenuto conto dei termini di presentazione dell'offerta, oltre che della documentazione da esaminare ai fini della partecipazione, circostanza non contestata dalla SA; è, pertanto, illegittimo il diniego di sopralluogo sulla base di tale clausola.


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