Giurisprudenza e Prassi

APPALTI LABOUR INTENSIVE: L'APPALTATORE DEVE REALIZZARE UN RISULTATO AUTONOMO

CORTE CASSAZIONE ORDINANZA 2026

"Ai fini della configurabilità di un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa".

"In caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, l’operazione economica rappresentata da quest’ultimo in realtà non ha avuto obiettivamente luogo tra le parti... l'inesistenza in sé della prestazione rende radicalmente privo di giustificazione l'esborso dell'apparente appaltante, che, per l'effetto, in difetto di certezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA, né a fini reddituali" (Cass. n. 18808/2017; Cass. n. 22233/2024).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati