SOMMA URGENZA, DEBITI FUORI BILANCIO E INTERESSI MORATORI: LIMITI E TUTELE
In tema di lavori di somma urgenza, il fatto costitutivo del credito azionabile nei confronti dell'Ente locale non coincide con l'importo fatturato dall'esecutore, bensì con la misura del debito che l'amministrazione abbia legittimamente riconosciuto come correlata all'accertata utilità e all'arricchimento conseguiti; ne consegue che la limitazione del riconoscimento al solo importo ritenuto utile, con esclusione della quota del 10% qualificata come utile d'impresa, deve ritenersi corretta ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) TUEL. In siffatta ipotesi, il ritardo nel pagamento non può generare interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002, mancando un rapporto contrattuale perfetto, ma solo interessi legali la cui decorrenza è subordinata alla liquidabilità del debito.
Nello specifico: “il fatto costitutivo del credito azionabile nei confronti dell’ente non coincide, di per sé, con il mero importo contabilizzato o fatturato dall’esecutore, ma con la misura del debito che l’amministrazione abbia legittimamente riconosciuto come correlata all’accertata utilità e all’arricchimento conseguiti”; inoltre, “il ritardo nel pagamento del capitale riconosciuto può giustificare il riconoscimento dei soli interessi legali, e non già degli interessi commerciali maggiorati di cui al d.lgs. n. 231/2002”.
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