Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILITÀ DEGLI INTERESSI MORATORI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SENZA LA STIPULA DEL CONTRATTO

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

In assenza di un contratto d'appalto stipulato in forma scritta e della regolare procedura di impegno di spesa, il riconoscimento postumo del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza obbliga la Pubblica Amministrazione al solo pagamento della sorte capitale nei limiti dell'utilità accertata, con esclusione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, stante l'insussistenza di un valido titolo contrattuale.

"La già rilevata mancanza di un valido titolo negoziale preclude in radice il riconoscimento degli interessi moratori ex D.L.vo 231/2002. Né può essere richiesto all’amministrazione [...] il pagamento di detti interessi in conseguenza del riconoscimento del debito fuori bilancio effettuato con le due delibere [...]. Come in precedenza evidenziato, infatti, il pagamento del debito fuori bilancio può avvenire solo nei limiti dell'utilità pubblica del bene o del servizio acquisiti in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza dell'ente e dell'arricchimento dell'ente, che corrisponde al depauperamento patrimoniale sofferto senza giusta causa dal privato contraente ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il pagamento della parte residua del debito, e dunque anche degli eventuali accessori, non può essere richiesto all’ente locale ma deve essere richiesto al funzionario pubblico che ha ordinato e reso possibile l’esecuzione dei lavori, poiché per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato esecutore dei lavori e l’amministratore, il funzionario o il dipendente, che ha violato le disposizioni che regolano l’impegno di spesa.".

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